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Come rendere la propria auto autocarro: chi può farlo, i vantaggi

L’autovettura può diventare un autocarro? La risposta può essere positiva e, in molti casi, si può procedere nel compimento di tale operazione senza necessariamente dover modificare le caratteristiche costruttive. Scopriamo come!

Differenze autovettura e autocarro

Iniziamo subito con il rammentare che il nostro Codice della Strada definisce le autovetture come veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, con massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Lo stesso Codice stabilisce che gli autocarri sono invece veicoli a motore, anch’essi dotati di almeno 4 ruote, destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Ne deriva che, contrariamente agli autoveicoli, negli autocarri è la funzione di trasportare cose (si pensi ad attrezzature o alle merci) ad essere prevalente su quella del trasporto di persone. Intuibilmente, negli autoveicoli avviene il contrario, con il trasporto di cose che risulta essere eventuale e residuale (ad esempio, i bagagli dei passeggeri).

È dunque la diversa destinazione d’uso che qualifica in modo diverso gli autocarri dagli autoveicoli.

Cosa si rischia per uso improprio dell’autocarro

Il Codice della Strada non si ferma però qui. La norma stabilisce infatti che gli autocarri possono essere condotti solamente da persone addette all’uso o al trasporto, riferendosi così esplicitamente al personale di un’impresa o, comunque, a qualcuno che opera nella sfera lavorativa, escludendo così che sul mezzo possano viaggiare anche altre persone, come moglie e figli del titolare, a meno che non siano collaboratori dell’azienda.

In altri termini, con l’autocarro il titolare non può fare una gita, o andare al supermercato con la famiglia.

Il Codice della Strada, proprio per questo motivo, prevede una sanzione per quelle persone che non avendo ottenuto l’eccezionale e temporanea autorizzazione dalla Motorizzazione Civile, utilizzano comunque il veicolo destinato al trasporto di cose, per il trasporto di persone. In tali ipotesi c’è una multa da 398 a 1.596 euro, e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (nelle ipotesi di recidiva la sospensione è da 6 a 12 mesi.

Quali autoveicoli possono essere immatricolati come autocarri

Stabilito quanto sopra, possiamo certamente ricordare come non tutte le autovetture possono oggi essere immatricolate come autocarro.

La norma precisa infatti che l’autocarro è distinto dall’autovettura a prescindere dalla categoria di omologazione, tenendo conto dei possibili adattamenti del veicolo che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.

Dunque, il veicolo che può essere ammesso a circolare come autocarro, deve essere identificato sulla base di:

  1. Immatricolazione nella categoria N1 (autocarri), ammessa se la massa del veicolo non è superiore a 3,5 tonnellate
  2. Carrozzeria non F0, previsto per i furgoni
  3. Numero dei posti a sedere per gli occupati non superiore a 3
  4. Rapporto tra potenza e portata non superiore a 180.

In relazione al punto 4), ricordiamo che il requisito considera la potenza (del motore) come espressa in kW e la portata del veicolo come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T), espresse in tonnellate. I valori andranno poi divisi e il risultato deve essere minore o uguale a 180.

Vantaggi fiscali della trasformazione di autoveicolo in autocarro

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i veicoli che non rispettano i parametri di cui sopra non sono considerati fiscalmente autocarri, bensì autoveicoli. Le differenze non sono poche.

Si pensi, ad esempio, al fatto che gli autocarri beneficiano della deducibilità integrale, al 100%, delle spese e dei costi. Sono infatti considerati come beni strumentali, utili per lo svolgimento dell’attività.

Il costo di acquisto è invece di per sé deducibile con un ammortamento annuo del 20%. Le spese di funzionamento e di impiego del mezzo, come quelle per il carburante, sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap fino al 70% in base al tipo di attività che viene esercitata e alla tipologia di utilizzo, che può essere promiscua o esclusiva. Per quanto poi attiene il premio assicurativo, l’onere risulta essere deducibile.