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Assicurazione, quanto spetta di risarcimento ai passeggeri?

Quello del risarcimento ai passeggeri è un tema sempre molto dibattuto in ambito assicurativo e non tutti sono a conoscenza di quel che può accadere nel momento in cui i terzi trasportati subiscono un danno in un sinistro stradale.

Proprio per questo motivo nelle prossime righe abbiamo cercato di fare il punto su questo aspetto, condividendo tutto ciò che bisogna sapere sul risarcimento ai passeggeri.

Quando spetta il risarcimento ai passeggeri?

In tema di assicurazione auto, la legge prevede che la compagnia assicurativa con cui il proprietario della vettura ha sottoscritto la polizza RC copre anche il passeggero. A tale regola generale, la normativa ammette poche eccezioni, tanto che il risarcimento spetta non solamente a chi si trova a bordo di un’auto privata, quanto anche di altri mezzi come il taxi.

Insomma, tranne rari casi, il passeggero ha sempre diritto al risarcimento del danno subito, con la copertura che si tradurrà direttamente nel pagamento da parte della compagnia di assicurazione auto, che rimborserà le cure mediche in seguito alle lesioni riportate, i danni morali e quelli patrimoniali, così come il rimborso del valore degli oggetti che dovessero essere danneggiati a causa del sinistro.

Come funziona il risarcimento per i passeggeri?

Per comprendere come funziona il risarcimento per i passeggeri ci si può riferire all’art. 144 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.

Insomma, in quanto azione diretta il passeggero ha sempre diritto al risarcimento, indipendentemente dall’attribuzione delle responsabilità per l’accaduto.

Per poter ottenere tale risarcimento, è possibile optare per due soluzioni:

  1. con la prima il passeggero può chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa dell’auto su cui viaggiava al momento del sinistro
  2. con la seconda il passeggero potrà coinvolgere la compagnia assicurativa della controparte, se è responsabile in solido.

In ogni caso i termini per presentare la richiesta di risarcimento dei danni in favore del soggetto trasportato sono pari a due anni.

Cosa fa la compagnia assicurativa dopo la richiesta di risarcimento?

Una volta che la compagnia assicurativa ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni da parte del passeggero trasportato, corredata della documentazione necessaria, avrà 90 giorni di tempo per formulare un’offerta di risarcimento (60 giorni di tempo se invece i danni riguardano solamente le cose). Nel caso in cui, invece, la documentazione presentata sia incompleta, allora la compagnia assicurativa dovrà comunicarlo entro 30 giorni di tempo.

Cosa succede se il responsabile del sinistro non è assicurato?

Nel caso in cui il soggetto responsabile del sinistro non sia assicurato, allora il passeggero danneggiato potrà domandare il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Quanto spetta per il risarcimento dei danni al passeggero?

Il passeggero ha il diritto di ottenere l’intera somma del massimale minimo. Se tuttavia il suo pregiudizio è valorizzato per un importo superiore al massimale minimo, può fare richiesta alla compagnia assicurativa per ottenere l’importo massimo.