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Che menomazioni alla vista sono compatibili con la guida?

I requisiti visivi sono tra i principali criteri di assegnazione o di rinnovo della patente di guida. Ma che cosa dice il quadro normativo in vigore in tal proposito? Ci sono menomazioni alla vista che sono compatibili alla guida?

Il tema merita un approfondimento esaustivo e completo. Cerchiamo di sintetizzarne i punti fondamentali senza tralasciare gli aspetti più fondamentali.

I requisiti visivi

In primo luogo, ricordiamo che il candidato al conseguimento della patente di guida (o colui che deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ex art. 128 del Codice della Strada) deve sottoporsi a esami appropriati che accertino la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore.

In particolare, la legge prevede che siano valutati con attenzione:

  • acutezza visiva
  • campo visivo
  • visione crepuscolare
  • sensibilità all’abbagliamento e al contrasto
  • diplopia
  • altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Nel caso in cui in sede di verifica dei requisiti visivi vi sia qualche motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, allora il candidato dovrà essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

L’acutezza e il campo visivo

Ciò premesso, ricordiamo che il candidato deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, a patto che il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

Il campo visivo binoculare deve inoltre consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale. Deve inoltre essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un’idonea sensibilità al contrasto.

La malattia progressiva

Nel caso in cui il candidato abbia una malattia degli occhi progressiva che potrebbe condurre a un deterioramento della vista, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e/o con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

Il candidato monocolo (con un solo occhio)

Per il candidato monocolo, organico o funzionale, è prevista un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico certificherà inoltre come tale condizione esista da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l’alto e 30 gradi verso il basso.

Non devono poi essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale e deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto.

L’autorizzazione in casi eccezionali

Ricordiamo infine che per tutti i conducenti che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in “casi eccezionali”, che siano connessi alla situazione visiva del conducente, con limitazioni riguardo alla guida.

In queste ipotesi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possano pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida.

La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.