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Incentivi 2022 veicoli poco inquinanti Toscana

Come tutte le regioni italiane, anche la Toscana ha predisposto una serie di agevolazioni che incentivano l’acquisto e l’utilizzo dei veicoli poco inquinanti, come le auto elettriche e ibride.

In attesa dell’apertura dei nuovi bandi, cerchiamo di comprendere quali siano i benefit previsti per il bollo auto.

Bollo auto elettriche Regione Toscana

Per quanto concerne i veicoli azionati con motore elettrico, è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

Alla fine del primo quinquennio, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Bollo auto GPL o gas metano Regione Toscana

Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, a patto che siano conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, è previsto il pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Bollo auto storiche Regione Toscana

A completamento di questo tema sulle agevolazioni del bollo auto, ricordiamo che gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Ricordiamo che sono però esclusi dall’esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). In ogni caso, se tali veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l’importo di € 29,82 (autoveicoli) e € 11,93 (motoveicoli).

Esenzioni temporanee per veicoli a benzina/GPL o a benzina/metano

Dal 1° gennaio 2009 sono temporaneamente esentate dal bollo auto le seguenti categorie di veicoli:

  • veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 Kw a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada), immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. L’esenzione è riconosciuta per il primo periodo di pagamento e per le cinque annualità successive
  • veicoli immatricolati prima dell’8 novembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 marzo 1994 (Euro 2 e superiori), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada), su cui è stato installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009. L’esenzione è riconosciuta per cinque annualità decorrenti dal periodo seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’impianto a GPL o metano.

Infine, per quanto concerne le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, tali mezzi sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Il tariffario delle tasse automobilistiche è aggiornato al 1 gennaio 2021 e dispone che l’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo, moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).